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Videosorveglianza condominiale: rispettare le norme

03 febbraio 2026

Videosorveglianza condominiale: rispettare le norme

L'installazione di impianti videosorveglianza condominiale rappresenta uno strumento efficace per prevenire furti e atti vandalici. Tuttavia, la tecnologia deve sempre confrontarsi con il rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni del Codice Civile.

Requisiti per installare impianti di videosorveglianza condominiale

Delibera assembleare e conformità normativa

Il quadro normativo che regola la videosorveglianza condominiale si basa principalmente sull'articolo 1122-ter e 1136 del Codice Civile. A queste disposizioni si affianca il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che disciplina il trattamento dei dati personali, comprese le immagini raccolte attraverso telecamere di videosorveglianza.

Per procedere all'installazione telecamere in condominio è necessaria:

  • la convocazione assemblea condominiale da parte dell’amministratore.
  • Delibera assembleare con maggioranza qualificata degli intervenuti.
  • Informativa preventiva ai condomini: prima della votazione, l'amministratore deve fornire un'informativa dettagliata che specifichi finalità della videosorveglianza, aree interessate, modalità di conservazione dei dati e soggetti autorizzati all'accesso.
  • Nomina del responsabile della protezione dati: il condominio deve nominare un responsabile del trattamento dei dati, che può coincidere con l'amministratore.
  • Valutazione impatto sulla protezione dati: necessario solo in alcuni casi.

Una volta ottenuta la delibera, è obbligatorio installare cartelli telecamere videosorveglianza ben visibili prima dell’accesso alle zone di riferimento. È necessario specificare le modalità di contatto per esercitare i propri diritti, il titolare e le finalità del trattamento.

Quali luoghi possono essere ripresi dalla videosorveglianza condominiale?

Bilanciare sicurezza e rispetto della privacy individuale

La tutela della privacy rappresenta un aspetto fondamentale nell'installazione di impianti videosorveglianza condominiale. Le telecamere possono essere installate esclusivamente nelle aree comuni dell'edificio, tra cui:

  • ingressi e androni;
  • scale e pianerottoli;
  • ascensori;
  • cortili condominiali;
  • parcheggi comuni;
  • perimetro esterno dell'edificio;
  • portone di ingresso.

È assolutamente vietato riprendere aree private come appartamenti, balconi, finestre e porte di ingresso private, così come le proprietà di terzi. L’inquadratura non deve estendersi al suolo pubblico, ed è inoltre vietato riprendere zone che permettono l'identificazione diretta dei residenti nelle attività private.

Le singole persone possono installare telecamere private in condominio, a condizione che l'angolo di ripresa sia limitato esclusivamente alla proprietà privata. È vietata anche la ripresa del portone d'ingresso condominiale, al fine di tutelare la privacy degli altri condomini.

Conseguenze mancato rispetto norme sulla videosorveglianza condominiale

Risarcimento del danno patrimoniale, sanzioni amministrative e reclusione fino a 4 anni

Il mancato rispetto della normativa sulla videosorveglianza condominiale può portare a conseguenze molto gravi, sia dal punto di vista amministrativo che penale. Le violazioni comportano:

  • sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni degli obblighi generali e dei principi di base del trattamento (Art. 83 GDPR);
  • reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, mediante strumenti di ripresa, si procuri indebitamente notizie o immagini della vita privata altrui (Art. 614 c.p.);
  • risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale a favore delle persone che subiscono violazioni della privacy, con obbligo di rimozione delle telecamere e cancellazione delle immagini (Art. 82 GDPR).


Chi può accedere ai filmati della videosorveglianza condominiale?

L’istituto di vigilanza, l’amministratore, le forze dell’ordine, il personale addetto alla gestione e i singoli condomini

Il periodo standard per la videosorveglianza condominiale è di 24-48 ore, estendibile fino a 7 giorni in casi particolari. Al termine del periodo stabilito, i dati devono essere cancellati in modo sicuro e irreversibile. L'accesso ai dati registrati è riservato alle seguenti persone autorizzate:

  • istituto di vigilanza;
  • amministratore di condominio o responsabile della protezione dei dati;
  • personale addetto alla gestione dell'impianto;
  • forze dell'ordine, in caso di necessità investigativa;
  • autorità giudiziaria, su richiesta formale nell'ambito di procedimenti.

I singoli condomini hanno diritto a richiedere la visione delle registrazioni, ma è necessaria una richiesta formale indirizzata all'amministratore, accompagnata da una motivazione legittima correlata a eventi gravi e dalla presentazione di denuncia alle autorità competenti. La visione deve avvenire sotto la supervisione dell'amministratore o del responsabile della protezione dati.

Metronotte, grazie all’esperienza consolidata nel settore della sicurezza, è in grado di supportare condomini e amministratori nell'installazione di impianti di videosorveglianza conformi alla normativa, per garantire la massima sicurezza nel rispetto della privacy di tutti i condomini.